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Domande e Risposte

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Arti visive

  1. Quali sono i diritti di utilizzazione economica?

  2. Nel settore delle arti visive, i principali diritti di utilizzazione economica sono:

    • diritto di riproduzione, cioè è la moltiplicazione in copie dell’opera con qualsiasi mezzo (stampa, litografia, incisione, fotografia ed ogni altro sistema di riproduzione);

    • diritto di diffusione, cioè la diffusione dell’opera a distanza (televisione, anche via satellite o via cavo, su reti telematiche, ecc.);

    • diritto di distribuzione, cioè il diritto di porre in commercio, o comunque a disposizione del pubblico l’opera o gli esemplari di essa;

    • diritto di elaborazione, cioè la possibilità di modificare l’opera.

    Tutti questi diritti permettono all’autore di autorizzare o meno l’utilizzo della sua opera e trarne i benefici economici.

  3. Chi può autorizzare o vietare la riproduzione di un’opera?

    Autorizzare o vietare la riproduzione di un’opera spetta all’autore, qualunque sia il mezzo di riproduzione utilizzato (stampa, litografia, fotografia, ecc). Questo diritto spetta all’autore anche quando viene ceduta la proprietà dell’originale e non si trasmette automaticamente al proprietario dell’opera, tranne nel caso in cui l’autore non abbia espressamente ceduto il diritto in forma scritta.

  4. Il proprietario dell’originale dell’opera, se è una persona diversa dall’autore, può autorizzare la riproduzione dell’opera?

    Non va confuso il diritto di proprietà sugli originali delle opere con il diritto d’autore su quelle stesse opere.

    Il proprietario di un’opera – come chiunque altro – deve chiedere l’autorizzazione dell’autore o dei suoi eredi per riprodurre, pubblicare o utilizzare economicamente l’opera, potendo comunque disporre liberamente dell’originale.

  5. Perché servirsi dell’intermediazione della SIAE?

    Difficilmente l’autore può controllare personalmente che ogni utilizzazione delle sue opere, in Italia ed all’estero, sia stata autorizzata e che il loro sfruttamento delle stesse avvenga secondo termini definiti per contratto con gli utilizzatori.

    Le autorizzazioni rilasciate dalla SIAE non comportano solo il pagamento dei diritti, ma anche l’osservanza delle condizioni appropriate per l’utilizzazione: attraverso la SIAE gli autori possono anche controllare che le opere non siano manipolate o utilizzate a fini impropri o da loro non condivisi.

    Infine, la SIAE interviene quando sono commessi abusi che danneggiano i diritti dei propri associati, contestando le riproduzioni non autorizzate.

  6. Quali diritti sono amministrati dalla SIAE nell’ambito delle arti visive?

    Con l’adesione alla SIAE, l’autore le affida l’amministrazione di tutte le sue opere per ogni forma di utilizzazione economica, comprese le riproduzioni a stampa o su supporto meccanico (videocassetta, CD-ROM), la diffusione televisiva o su reti telematiche (Internet).

  7. Esistono differenze di trattamento nella gestione del repertorio tra gli "associati" ed i "mandanti"?

    No, la tutela assicurata dalla SIAE alle opere è del tutto identica . Tuttavia, ai mandanti, viene applicata, al momento della liquidazione dei diritti, una provvigione aggiuntiva del 3%.

  8. In quali casi l’autore è interpellato per la riproduzione delle sue opere?

    L’autore è interpellato preventivamente dalla SIAE per le riproduzioni su monografie (su qualsiasi supporto siano realizzate), oggetti di merchandising, poster e cartoline, sulle copertine dei libri e sul materiale pubblicitario di qualsiasi genere. Negli altri casi, la SIAE concede direttamente le autorizzazioni applicando le tariffe a seconda del tipo di utilizzo.

  9. L’autore che si affida alla tutela della SIAE perde del tutto il contatto con le sue opere ?

    No, l’autore non perde il controllo sulle sue opere e può seguirne le sorti. Infatti, l’autore viene interpellato, prima che la Società conceda le autorizzazioni, in merito a numerosi utilizzi delle proprie opere come: riproduzioni su monografie, oggetti di merchandising, poster e cartoline, sulle copertine dei libri e sul materiale pubblicitario di qualsiasi genere. In particolare, per questi tipi di utilizzazioni, trattandosi di forme di sfruttamento che coinvolgono gli aspetti più delicati della tutela dei diritti d’autore, l’artista è interpellato di volta in volta dalla SIAE per concedere o negare l’autorizzazione, e può anche intervenire sulla misura dei compensi.

  10. Qual è il compenso per la riproduzione di un’opera?

    La misura dei compensi richiesti dalla SIAE per l’utilizzazione di un’opera delle arti visive varia a seconda delle caratteristiche della riproduzione, e viene calcolata in base alle tariffe previste dalla SIAE nel suo tariffario generale.

  11. L’opera è tutelata anche all’estero?

    Certamente, l’opera è tutelata anche all’estero. La SIAE si avvale, infatti, della collaborazione delle Società autori straniere con le quali ha stipulato accordi di rappresentanza. Attualmente, le opere degli associati SIAE sono tutelate nei seguenti Paesi: Australia, Austria, Belgio, Canada, Corea del Sud, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Irlanda, Lettonia, Lituania, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Russia, Spagna, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Ungheria.

  12. Quando vengono liquidati i diritti?

    I proventi incassati dalla SIAE per diritto d’autore vengono corrisposti agli aventi diritto con liquidazioni semestrali nei mesi di giugno e dicembre.

  13. Quale provvigione trattiene la SIAE sugli incassi?

  14. La provvigione della SIAE varia a seconda del tipo di utilizzazione dell’opera:

    • per la riproduzione a stampa: 12,50%

    • per la riproduzione su videocassette, CD-ROM e su Internet: 18%

    • per la diffusione televisiva: 14%

    • per i diritti provenienti dall’estero: 3%

    A queste provvigioni va aggiunta la percentuale sugli importi netti del 4% (per gli autori associati), o del 2% (per gli editori associati) come deduzione di solidarietà..

    Ai "mandanti" viene, invece, applicata una provvigione supplementare del 3% sul netto.

  1. Cosa è il "diritto di seguito" (droit de suite)? E’ riconosciuto in Italia?

    Il cosiddetto droit de suite è il diritto dell’autore di ottenere una percentuale sul prezzo di vendita degli originali delle proprie opere in occasione delle vendite successive alla prima. La SIAE amministra tale diritto per conto di tutti gli artisti anche se non aderenti alla Società. Inoltre, riceve e ripartisce agli autori suoi associati il diritto di seguito riscosso dalle Società d’autori consorelle che operano in quei Paesi in cui la normativa è vigente.

  2. Le fotografie sono protette dalla SIAE?

  3. Anche le fotografie sono protette dalla SIAE per tutte le forme di utilizzazione.

 
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