Quali sono i diritti di utilizzazione economica?
Nel settore delle arti visive, i principali diritti di
utilizzazione economica sono:
-
diritto di riproduzione, cioè è la moltiplicazione in copie
dell’opera con qualsiasi mezzo (stampa, litografia, incisione,
fotografia ed ogni altro sistema di riproduzione);
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diritto di diffusione, cioè la diffusione dell’opera a distanza
(televisione, anche via satellite o via cavo, su reti telematiche,
ecc.);
-
diritto di distribuzione, cioè il diritto di porre in
commercio, o comunque a disposizione del pubblico l’opera o gli
esemplari di essa;
-
diritto di elaborazione, cioè la possibilità di
modificare l’opera.
Tutti questi diritti permettono all’autore di
autorizzare o meno l’utilizzo della sua opera e trarne i benefici
economici.
-
Chi può autorizzare o vietare la riproduzione
di un’opera?
Autorizzare o vietare la riproduzione di un’opera
spetta all’autore, qualunque sia il mezzo di riproduzione utilizzato
(stampa, litografia, fotografia, ecc). Questo diritto spetta all’autore
anche quando viene ceduta la proprietà dell’originale e non si
trasmette automaticamente al proprietario dell’opera, tranne nel caso in
cui l’autore non abbia espressamente ceduto il diritto in forma scritta.
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Il proprietario dell’originale dell’opera, se è
una persona diversa dall’autore, può autorizzare la riproduzione
dell’opera?
Non va confuso il diritto di proprietà sugli originali
delle opere con il diritto d’autore su quelle stesse opere.
Il proprietario di un’opera – come chiunque altro
– deve chiedere l’autorizzazione dell’autore o dei suoi eredi per
riprodurre, pubblicare o utilizzare economicamente l’opera, potendo
comunque disporre liberamente dell’originale.
-
Perché servirsi dell’intermediazione della
SIAE?
Difficilmente l’autore può controllare personalmente
che ogni utilizzazione delle sue opere, in Italia ed all’estero, sia
stata autorizzata e che il loro sfruttamento delle stesse avvenga secondo
termini definiti per contratto con gli utilizzatori.
Le autorizzazioni rilasciate dalla SIAE non comportano
solo il pagamento dei diritti, ma anche l’osservanza delle condizioni
appropriate per l’utilizzazione: attraverso la SIAE gli autori possono
anche controllare che le opere non siano manipolate o utilizzate a fini
impropri o da loro non condivisi.
Infine, la SIAE interviene quando sono commessi abusi
che danneggiano i diritti dei propri associati, contestando le riproduzioni
non autorizzate.
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Quali diritti sono amministrati dalla SIAE
nell’ambito delle arti visive?
Con l’adesione alla SIAE, l’autore le affida l’amministrazione
di tutte le sue opere per ogni forma di utilizzazione economica, comprese
le riproduzioni a stampa o su supporto meccanico (videocassetta, CD-ROM),
la diffusione televisiva o su reti telematiche (Internet).
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Esistono differenze di trattamento nella
gestione del repertorio tra gli "associati" ed i "mandanti"?
No, la tutela assicurata dalla SIAE alle opere è del
tutto identica . Tuttavia, ai mandanti, viene applicata, al momento della
liquidazione dei diritti, una provvigione aggiuntiva del 3%.
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In quali casi l’autore è interpellato per la
riproduzione delle sue opere?
L’autore è interpellato preventivamente dalla SIAE
per le riproduzioni su monografie (su qualsiasi supporto siano realizzate),
oggetti di merchandising, poster e cartoline, sulle copertine dei libri e
sul materiale pubblicitario di qualsiasi genere. Negli altri casi, la SIAE
concede direttamente le autorizzazioni applicando le tariffe a seconda del
tipo di utilizzo.
-
L’autore che si affida alla tutela della SIAE
perde del tutto il contatto con le sue opere ?
No, l’autore non perde il controllo sulle sue opere e
può seguirne le sorti. Infatti, l’autore viene interpellato, prima che
la Società conceda le autorizzazioni, in merito a numerosi utilizzi delle
proprie opere come: riproduzioni su monografie, oggetti di merchandising,
poster e cartoline, sulle copertine dei libri e sul materiale pubblicitario
di qualsiasi genere. In particolare, per questi tipi di utilizzazioni,
trattandosi di forme di sfruttamento che coinvolgono gli aspetti più
delicati della tutela dei diritti d’autore, l’artista è interpellato
di volta in volta dalla SIAE per concedere o negare l’autorizzazione, e
può anche intervenire sulla misura dei compensi.
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Qual è il compenso per la riproduzione di
un’opera?
La misura dei compensi richiesti dalla SIAE per l’utilizzazione
di un’opera delle arti visive varia a seconda delle caratteristiche della
riproduzione, e viene calcolata in base alle tariffe previste dalla SIAE
nel suo tariffario generale.
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L’opera è tutelata anche all’estero?
Certamente, l’opera è tutelata anche all’estero. La
SIAE si avvale, infatti, della collaborazione delle Società autori
straniere con le quali ha stipulato accordi di rappresentanza. Attualmente,
le opere degli associati SIAE sono tutelate nei seguenti Paesi: Australia,
Austria, Belgio, Canada, Corea del Sud, Danimarca, Estonia, Finlandia,
Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Irlanda, Lettonia, Lituania,
Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Russia, Spagna,
Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Ungheria.
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Quando vengono liquidati i diritti?
I proventi incassati dalla SIAE per diritto d’autore
vengono corrisposti agli aventi diritto con liquidazioni semestrali nei
mesi di giugno e dicembre.
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Quale provvigione trattiene la SIAE sugli incassi?
La provvigione della SIAE varia a seconda del tipo di
utilizzazione dell’opera:
-
per la riproduzione a stampa: 12,50%
-
per la riproduzione su videocassette, CD-ROM e
su Internet: 18%
-
per la diffusione televisiva: 14%
-
per i diritti provenienti dall’estero: 3%
A queste provvigioni va aggiunta la percentuale
sugli importi netti del 4% (per gli autori associati), o del 2% (per gli
editori associati) come deduzione di solidarietà..
Ai "mandanti" viene, invece,
applicata una provvigione supplementare del 3% sul netto.