Press  |  U.R.P.  |  Come fare per ...  |  Modulistica   |  Uffici SIAE  |  Domande e Risposte  |  Cerca  |  Link  |  Contatti  |  Credits 
 HomePage   Biblioteca giuridica   Come associarsi   Per chi utilizza le opere 
Domande e Risposte

versione per la stampa

Deposito opere inedite

  1. Quando si considera inedita l’opera? Se l’opera è già circolata ma non è stata commercializzata, si può fruire del servizio deposito opere inedite?

  2. L’opera viene considerata inedita finché non esce dalla sfera di controllo dell’autore.

    Devono senz’altro considerarsi pubblicati:

    • un’opera letteraria pubblicata a stampa;

    • un sito web già immesso in rete;

    • uno studio presentato in pubblico in occasione di un congresso;

    • un dipinto pubblicato su biglietti augurali;

    • lo schema di una manifestazione già realizzata;

    • qualsiasi opera abbia partecipato a concorsi, selezioni, letture pubbliche, ecc.

    mentre può essere efficace il deposito cautelativo di

    • tesi di laurea non ancora discusse (anche se note al relatore);

    • poesie lette nell’ambito della stretta cerchia familiare;

    • musiche composte nell’ambito ristretto di un corso di strumento;

    • soluzioni grafiche o opere delle arti visive che abbiano richiesto l’intervento di un collaboratore diverso dall’ideatore.

  1. Si può depositare come inedita l’opera di un autore deceduto che non era associato alla SIAE?

  2. Sì, è possibile, purché si produca idonea documentazione. In questi casi si consiglia di telefonare preventivamente alla Sezione OLAF - Ufficio Deposito Opere Inedite.

  1. Di quali forme di deposito può avvalersi l’autore di un software?

    Se il software è inedito, può essere oggetto di un deposito cautelativo presso la Sezione OLAF (attraverso il deposito di opere inedite), onde precostituirne la prova dell’esistenza con data certa; se invece il software è già stato pubblicato (cioè utilizzato o ceduto a terzi) può essere registrato nel Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In entrambi i casi non è necessario essere associati alla SIAE.

  1. Si può depositare come opera inedita il solo titolo?

    No. Il titolo è considerato parte integrante dell’opera, dalla quale però non può prescindere.

  1. Si può depositare uno pseudonimo?

    No, il riconoscimento dello pseudonimo può essere chiesto alla SIAE, ma solo nell’ambito di un rapporto associativo con la Società.

  1. Qual è il numero massimo di pagine, di floppy disk, di foto depositabili alla stessa data come opere inedite?

    Non è previsto alcun limite quantitativo. E’ invece indispensabile che le opere depositate contestualmente siano omogenee tra loro: stesso o stessi autori, stesso genere (ad esempio, una raccolta di poesie, oppure un soggetto e una sceneggiatura con lo stesso titolo).

  2. Si può depositare un’opera musicale inedita a nome del gruppo che la esegue?

    No, è essenziale la corretta indicazione degli autori, e cioè delle persone fisiche che hanno dato il proprio contributo creativo alla realizzazione di quell’opera. Gli artisti interpreti non rilevano ai fini del deposito. I brani musicali possono essere registrati o incisi e può esserne depositato lo spartito.

  3. Si può depositare un’opera inedita il cui autore sia minorenne?

    Se l’autore ha già compiuto 16 anni, può farlo personalmente; in caso contrario, il modulo di deposito (mod. 350) dovrà essere compilato dall’esercente la potestà che figurerà come dichiarante mentre il minore dovrà essere inserito solo come autore.

    Entrambi dovranno poi firmare il suddetto modulo e il materiale oggetto del deposito.

  4. Il deposito di opera inedita è quinquennale. In questo periodo, si possono apportare integrazioni e modifiche all’opera in possesso della SIAE?

    Le opere consegnate alla SIAE come inedite vengono chiuse in un plico sigillato sul quale viene indicata la data di decorrenza del deposito. Il plico può essere aperto solo su decisione di un giudice (quando c’è una controversia sulla titolarità dei diritti sull’opera) oppure su richiesta del depositante (o dei suoi rappresentanti, se questi decide di rinunciare al deposito per riprendere possesso dell’opera. Si deve però tener presente che, una volta aperto il plico sigillato, si perde il valore probatorio del deposito SIAE. Pertanto, se durante i cinque anni sono apportate modifiche o integrazioni tali da trasformare l’opera originale, l’autore valuterà l’opportunità di procedere ad un nuovo deposito avente ad oggetto la versione più recente dell’opera.

  5. L’opera depositata come inedita viene custodita per cinque anni in un plico sigillato. Chi la sigilla?

    L’opera che viene inviata per posta sarà esaminata dall’ufficio come quella presentata direttamente allo sportello della Sezione OLAF. A sigillarla provvede l’ufficio a conclusione della breve istruttoria.

  6. Da quando decorrono i cinque anni del deposito di opera inedita?

    Dal giorno in cui l’opera è pervenuta alla Direzione Generale di Roma della SIAE (Sezione OLAF), o perché presentata direttamente o perché inviata per posta.

  7. Alla scadenza del deposito, il depositante deve attendere una comunicazione da parte della SIAE ai fini del rinnovo?

    Sì, il mese precedente la scadenza del deposito l’Ufficio provvede ad inviare al depositante un avviso; quest’ultimo, se interessato, entro 30 giorni dalla scadenza, deve inviare il mod. 350 con allegata la ricevuta del pagamento.

    Dopo la scadenza del deposito, l’opera, se non ne è richiesta la restituzione, viene distrutta.

  8. Si può costituire un deposito di opera inedita presso un ufficio periferico della SIAE?

    No, il deposito è valido e decorre solo dal momento della regolare consegna dell’opera presso il competente ufficio della Direzione Generale della SIAE - Sezione OLAF - a Roma.

  9. È possibile richiedere la restituzione dell’opera?

    Sì, basta scaricare, compilare e inviare l’apposito modulo.

 
Codice Fiscale e numero di iscrizione alla CCIAA: 01336610587 - Partita IVA 00987061009 - Iscrizione al REA 840555
S.I.A.E. - Tutti i diritti riservati