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Ho scritto un’opera letteraria, la devo depositare alla SIAE?
Per la diffusione radiotelevisiva o su reti
telematiche, per la recitazione in pubblico la riproduzione meccanica,
ecc., non è necessario il deposito alla SIAE delle singole opere dell’autore.
Con l’adesione dell’autore alla SIAE, tutte le sue opere vengono,
infatti, affidate automaticamente alla tutela della Società.
Ai fini della vigilanza sul contratto di edizione,
deve, invece, essere depositata una copia del libro con l’apposito
bollettino di dichiarazione (mod.
344/ DE).
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Perché servirsi dell’intermediazione della SIAE?
Difficilmente il singolo autore può controllare di
persona che alcune utilizzazioni delle sue opere, in Italia e all’estero
(letture in pubblico, recitazioni, riproduzioni su disco, CD-ROM, ecc.)
siano state autorizzate e che siano rispettati i termini definiti per
contratto con gli utilizzatori.
La SIAE, come Ente pubblico per la tutela dei diritti d’autore,
interviene, anche attraverso la sua rete territoriale, quando sono
commessi abusi che ledono i diritti dei propri associati, contestando le
utilizzazioni non autorizzate.
Molti incassi, inoltre, sono forfetari (ad esempio:
utilizzazioni nei pubblici esercizi, copia privata, ecc.), e solo la SIAE
può tutelare in concreto i diritti dei propri associati. Anche per quanto
riguarda i rapporti con i grandi organismi radiotelevisivi (RAI, Mediaset,
TMC, ecc.), l’intermediazione della SIAE è particolarmente utile,
facendo riferimento ad un tariffario concordato tra le parti.
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Se deposito un’opera presso il Servizio Deposito Opere Inedite della
SIAE, sono automaticamente associato?
No, il Servizio Deposito Opere Inedite è un servizio
assicurato dalla SIAE anche a coloro che non aderiscono alla Società come
prova dell’esistenza dell’opera alla data del suo deposito e di
paternità a favore di chi deposita. Il rapporto che l’autore instaura
con la SIAE, per la tutela economica di tutte le sue opere è diverso.
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L’opera letteraria è tutelata anche all’estero?
L’opera letteraria è tutelata dalla SIAE anche in
diversi Paesi stranieri. La SIAE si avvale, infatti, della collaborazione
delle Società autori straniere con le quali ha stipulato accordi di
rappresentanza.
Attualmente, le opere sono tutelate nei seguenti paesi:
Austria, Belgio, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Jugoslavia, Paesi Bassi,
Perù, Portogallo, Russia, Spagna, Sud Africa, Svizzera e Ungheria.
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Cosa devo fare per tradurre un’opera straniera?
Per tradurre un’opera letteraria, è necessario
ottenere l’autorizzazione dell’autore dell’opera originaria o di chi
ne detiene i diritti. L’autorizzazione non è necessaria per le opere
cadute in pubblico dominio.
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Posso percepire diritti come traduttore di un’opera straniera?
Il traduttore di un’opera letteraria viene tutelato
per le varie forme di utilizzazione della sua traduzione.
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Devo avvisare la SIAE se ho notizia dell’utilizzazione della mia
opera?
Si, è bene avvisare la SIAE ogni volta che l’interessato
venga a conoscenza dell’utilizzazione di una sua opera, per facilitarla
nella sua attività di amministrazione e di controllo del repertorio
tutelato.
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Quando vengono liquidati i diritti d’autore?
I proventi per diritto d’autore, incassati dalla
SIAE, vengono corrisposti agli aventi diritto con liquidazioni semestrali
a giugno e a dicembre.
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Quanto incassa la SIAE per la lettura in pubblico delle mie opere ?
L’incasso dei diritti varia a seconda che la lettura
o la recitazione in pubblico sia nell’ambito di manifestazioni a
pagamento o gratuite. Inoltre, le tariffe SIAE tengono conto della
capienza dei locali in cui si svolge la manifestazione. La SIAE richiede
per le manifestazioni a pagamento la percentuale del 10% sull’incasso,
applicando tariffe
minime garantite. I diritti
incassati vengono, poi, ripartiti tra le varie opere utilizzate nell’ambito
della manifestazione. Per le manifestazioni gratuite sono applicati gli
stessi compensi minimi previsti per gli spettacoli a pagamento. Sono
previste diverse condizioni quando nell’ambito della medesima
manifestazione vengono utilizzate anche opere appartenenti a repertori
amministrati dalle altre sezioni della SIAE (es. composizioni musicali,
opere teatrali, ecc.)
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Quanto incassa la SIAE per la riproduzione della mia opera su CD-ROM?
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Quanto incassa la SIAE per la riproduzione di opere letterarie su CD o
cassetta?
La SIAE incassa, per la riproduzione delle opere
letterarie su CD o cassetta audio, una percentuale pari al 9,009% sul
prezzo pubblicato sui listini dei produttori per i rivenditori. Per
esempio, se un CD ha un prezzo di listino di euro 10,33 (Lire 20.000), il
compenso è di euro 0,93 (Lire 1.800). Il compenso per l’autore è
calcolato in proporzione alla durata del repertorio utilizzato rispetto
alla durata totale del supporto. Se il CD o la cassetta contengono anche
musiche di sottofondo, il compenso per l’opera letteraria è ridotto di
1/3 (quota spettante alla musica).
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Quanto incassa la SIAE per la riproduzione di opere letterarie su
videocassetta?
In questo caso la percentuale applicata è del 10%
sul prezzo pubblicato sui listini dei produttori per i rivenditori.
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Quale provvigione trattiene la SIAE sugli incassi?
La provvigione trattenuta dalla SIAE varia a seconda
del tipo di utilizzo dell’opera:
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diritti editoriali (vigilanza sui contratti di edizione): 3%;
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recitazione o lettura in pubblico ("piccolo diritto
letterario"): 7%;
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riproduzione su dischi, CD e cassette audio: 10%;
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riproduzione su videocassette, CD-ROM e utilizzazioni sulla rete
Internet: 18%;
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diffusione televisiva: 14%;
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diritti provenienti dall’estero: 3%.
Viene applicata una ulteriore percentuale del 4% (per
gli autori associati) o del 2% (per gli editori associati),
come deduzione di solidarietà.
Ai "mandanti" viene, inoltre,
applicata una provvigione aggiuntiva del 3% sugli importi netti. Per
quanto riguarda i diritti editoriali, la provvigione aggiuntiva è, invece, dell’1%.