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Domande e Risposte

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Lirica

  1. Come si deposita un’opera alla Sezione Lirica?
  2. Per ogni opera che si deposita, è necessario inviare il bollettino di dichiarazione (modello 242) regolarmente compilato. A questo bollettino deve essere allegato un esemplare dell’opera completo in tutte le sue componenti:

    per la parte musicale: partitura per orchestra o riduzione per pianoforte (nel caso di musica elettronica o concreta è consentito il deposito di una registrazione su nastro o disco);

    per la parte letteraria: copione;

    parte coreografica: videoregistrazione.

  3. Occorre corrispondere un compenso per ogni singolo deposito?
  4. No, il costo del servizio è compreso nella quota associativa annuale.

  5. Come viene tutelato all’estero l’associato alla Sezione Lirica?
  6. La Sezione tutela all’estero i propri associati attraverso le Società di Autori con cui ha sottoscritto contratti di reciproca rappresentanza; l’associato può comunque riservarsi la facoltà di intervenire direttamente per la riscossione dei diritti.

  7. E’ obbligatorio, per depositare un lavoro, che tutti i coautori siano associati alla SIAE?
  8. No. E’ sufficiente che almeno uno degli aventi diritto (autori, editori, eredi, mandanti) sia associato. In questo caso, però, l’associato si fa carico di percepire anche i diritti d’autore che spettano ai non associati, firmando una dichiarazione liberatoria che solleva la SIAE da ogni responsabilità.

  9. Come vengono ripartiti i diritti d’autore tra gli aventi diritto di una stessa opera?
  10. La suddivisione dei diritti viene stabilita di comune accordo tra gli interessati. Tuttavia, nella ripartizione dei diritti, deve essere salvaguardata una quota minima per il compositore e una per l’autore della parte letteraria o coreografica. Se tali quote non sono rispettate il bollettino di dichiarazione non viene considerato regolare.

Elaborazioni di opere preesistenti

  1. E’ possibile depositare elaborazioni di opere di altri autori?
  2. Sì. Occorre però distinguere se l’opera è ancora tutelata o invece è caduta in pubblico dominio. Nel primo caso occorre sempre l’autorizzazione dell’autore originario o dei suoi aventi causa. Se l’opera invece è caduta in pubblico dominio, se sono trascorsi cioè 70 anni dalla morte dell’autore o dell’ultimo dei coautori, l’opera può essere liberamente elaborata.

  3. Come si deposita l’elaborazione di un’opera tutelata?
  4. Come per un normale deposito, inviando il bollettino di dichiarazione, firmato però anche dagli aventi diritto dell’opera originaria, e una copia della versione elaborata.

  5. Come si deposita l’elaborazione di un’opera di pubblico dominio?
  6. Oltre al bollettino di dichiarazione, firmato in questo caso solo dall’elaboratore, è necessario depositare un esemplare completo dell’elaborazione, una copia dell’opera originaria e una dettagliata relazione in cui siano descritti i diversi tipi di interventi effettuati.

  7. Sono tutelabili tutti i tipi di elaborazione di opere di pubblico dominio?
  8. Possono essere tutelate solo le elaborazioni che possiedono un carattere "creativo". Per questo motivo le elaborazioni di opere di pubblico dominio depositate alla Sezione Lirica, prima di essere accettate in tutela, vengono sottoposte all’esame di una speciale commissione di esperti chiamata "Commissione Tecnica". Questo esame ha lo scopo di accertare che gli interventi apportati dall’elaboratore sull’opera originaria abbiano il carattere creativo prescritto dalla legge. In mancanza di tale requisito l’elaborazione non viene accettata in tutela.

  9. E’ possibile riscuotere i diritti d’autore anche per le diffusioni radiofoniche o televisive delle elaborazioni?
  10. Certamente. La misura di tali compensi viene stabilita, come per le opere originali, da accordi tra la SIAE e le Imprese di diffusione radiotelevisiva.

Coreografie

  1. Come si deposita un’opera coreografica?
  2. Inviando il bollettino di dichiarazione - firmato, oltre che dal coreografo, anche dagli aventi diritto delle musiche - la videoriproduzione del lavoro e la partitura (o spartito) delle musiche, in caso le stesse non siano già state depositate presso la Sezione Musica.

  3. Le musiche preesistenti possono essere liberamente utilizzate nell’ambito di un’opera coreografica?
  4. Se le musiche preesistenti sono di pubblico dominio esse possono essere liberamente utilizzate; se sono invece tutelate è necessario ottenere l’autorizzazione degli autori o degli editori, nonché dei produttori discografici nel caso si utilizzi musica registrata.

  5. E’ possibile depositare le sole coreografie, indipendentemente dalle musiche utilizzate?
  6. In generale, sì. Tuttavia, se le musiche sono di aventi diritto associati alla Sezione Lirica, gli uffici, prima di accettare in tutela le coreografie, devono contattare gli interessati per accertare che non esistano divieti a questa forma di utilizzazione.

  7. Oltre ai balletti che costituiscono opere a sé stanti, sono tutelabili anche le coreografie inserite in altri generi teatrali?
  8. Attualmente la Sezione Lirica accetta in tutela anche le coreografie inserite negli spettacoli di prosa, nelle opere liriche e nelle operette.

    In tutti questi casi il coreografo deposita alla Sezione Lirica la sua opera indipendentemente dagli altri autori. Per le coreografie si incassa un compenso separato, oltre a quello che normalmente si riscuote per il genere teatrale entro cui esse sono inserite.

Edizioni critiche di opere di pubblico dominio

  1. Cosa sono le "edizioni critiche"?
  2. Sono il prodotto del lavoro di ricerca, di studio e di comparazione che il critico, in base alle fonti disponibili, conduce su una determinata opera per riportarla alla sua connotazione originaria, scegliendo le varianti, eliminando gli arbitrii che si sono stratificati nel tempo, correggendo gli errori, interpretando i passaggi non chiari e ricostruendo le parti mancanti o incomplete.

  3. Le edizioni critiche usufruiscono della stessa forma di tutela delle opere originali?
  4. Le edizioni critiche godono di un "diritto connesso". La durata della tutela di un’edizione critica è di 20 anni a partire dalla data della prima pubblicazione. In Italia, la tutela delle edizioni critiche è abbastanza recente, essendo stata istituita con il Decreto Legislativo del 26.5.1997 n.154 (art. 15).

  5. Come si deposita un’edizione critica di un’opera di pubblico dominio?
  6. Inviando alla Sezione Lirica un contratto di mandato per l’incasso dei diritti per l’edizione critica. A tale modulo deve essere inoltre allegato un esemplare dell’edizione critica insieme al relativo apparato critico. Per ogni opera depositata è dovuto un diritto di segreteria.

  7. Quali altre Sezioni, oltre la Sezione Lirica, riscuotono i diritti delle edizioni critiche?
  8. Il servizio di riscossione dei diritti di edizione critica viene svolto, per quanto riguarda i generi musicali, soltanto dalla Sezione Lirica, che può quindi incassare diritti non solo per le opere appartenenti ai generi di propria competenza, ma anche per quelli amministrati dalla Sezione Musica.

  9. Il servizio di riscossione dei diritti relativi all’utilizzazione di edizioni critiche è riservato agli associati ?
  10. No, la sezione Lirica svolge il servizio per gli associati e per i non associati alla Società con le stesse modalità

Noleggio materiale

  1. E’ possibile affidare alla SIAE la riscossione dei diritti per il noleggio delle parti d’orchestra?
  2. Se l’associato lo desidera, sì. Questo servizio, nell’ambito della SIAE, viene svolto unicamente dalla Sezione Lirica, che può quindi incassare i diritti di noleggio materiale non solo per lavori appartenenti ai generi di propria competenza, ma anche per quelli amministrati dalle Sezioni Musica e DOR, siano essi tutelati o di pubblico dominio.

  3. Qual è la procedura per affidare alla SIAE la riscossione dei diritti di noleggio materiale?
  4. Se l’opera è tutelata dalla Sezione Lirica è sufficiente, nell’effettuare il deposito, compilare lo schema di ripartizione proventi relativo al noleggio materiale previsto nel bollettino di dichiarazione.

    Se l’opera è di pubblico dominio o appartiene ai generi amministrati dalle Sezioni Musica o DOR si dovrà inviare alla Sezione Lirica il bollettino di dichiarazione (mod.242), regolarmente compilato ma senza alcuna documentazione musicale, specificando che si tratta di deposito relativo al solo noleggio del materiale.

 
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