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Come comportarsi se le composizioni musicali vengono
create insieme da un gruppo o una band musicale?
Il diritto d’autore ha natura personale.
Debbono quindi iscriversi alla SIAE, individualmente,
i componenti del gruppo o della band che abbiano partecipato alla creazione
delle opere. Le opere debbono poi essere dichiarate alla Sezione Musica
con le modalità ordinarie, indicando singolarmente i nomi delle persone
che hanno partecipato alla creazione dell’opera come compositori o autori
della musica o del testo.
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Può essere registrato alla SIAE il nome di una band
o di un gruppo musicale?
La protezione del nome di una band o di un gruppo musicale
non rientra nelle competenze della SIAE. La registrazione come marchio
o denominazione, per evitare l’utilizzo da parte di altri, è possibile
presso il Ministero dell’Industria e Commercio, Ufficio Marchi e Brevetti.
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Fino a quando è protetta un’opera e quando invece
diviene di dominio pubblico?
In base alla legge italiana e anche di quella dell’Unione
Europea, un’opera diventa di dominio pubblico, e può quindi essere liberamente
utilizzata, dopo 70 anni dalla morte del suo autore. Nel caso di più
coautori il calcolo parte dall’anno di morte dell’ultimo superstite.
Vi sono pertanto opere il cui autore principale è deceduto da oltre
70 anni ma che sono ancora tutelate perché i coautori o i librettisti
non sono ancora di dominio pubblico. Per le opere straniere di Paesi
extra unione europea il calcolo può essere più complesso poiché occorre
valutare i rapporti giuridici internazionali tra l’Italia e il Paese
di origine dell’opera comparando le rispettive legislazioni.
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Se i miei brani vengono utilizzati all’ estero sono
comunque tutelato dalla SIAE?
La SIAE ha contratti di rappresentanza con le Società
di Autori dei più importanti Paesi, che provvedono, secondo le proprie
regole e in base alle proprie tariffe, ad amministrare nei loro territori
anche il repertorio tutelato dalla SIAE, assimilando gli associati SIAE
ai propri.
Così, ad esempio, se un brano depositato alla SIAE
viene eseguito durante un concerto in Francia, la Società di autori
francese SACEM provvede ad incassare i proventi secondo le proprie tariffe,
e, dedotta la propria provvigione, li trasmette alla SIAE per il successivo
pagamento agli aventi diritto. Lo stesso avviene se, sempre ad esempio,
un brano depositato alla SIAE viene pubblicato su un disco prodotto
in Germania; la Società degli autori tedesca GEMA provvede ad incassare
i proventi, secondo le proprie tariffe, ed a trasmetterli alla SIAE
per il pagamento agli aventi diritto.
La SIAE è rappresentata in quasi tutti
i Paesi tramite le Società degli autori locali (l’elenco
completo delle Società in contatto con
la SIAE e dei loro territori è consultabile su questo sito ), in modo
da assicurare la tutela delle opere dei propri associati in tutto il
mondo.
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Vorrei avviare una attività di produzione discografica
e di edizione musicale: quali rapporti devo instaurare con la SIAE
?
Le case discografiche, cioè le aziende produttrici
di supporti audio nei diversi formati, sono, dal punto di vista del
diritto d'autore, utilizzatori di opere musicali a scopo commerciale,
mediante la loro incisione, riproduzione e messa in commercio. Perciò,
il produttore discografico deve corrispondere alla SIAE le royalties
che spettano agli autori ed editori delle opere riprodotte ed è tenuto
ad applicare il contrassegno SIAE sugli esemplari prodotti.
Diverso è il ruolo dell'editore musicale che, come
proprietario dell'opera in base ai contratti stipulati con gli autori,
è uno dei titolari dei diritti e riceve, quindi, le royalties incassate
per lo sfruttamento delle opere. L'editore musicale deve essere, comunque,
associato alla SIAE (o da essa rappresentato) per poter usufruire del
servizio di incasso e distribuzione delle royalties svolto dalla Società.
Benché, in genere, la Produzione Discografica e l'Edizione
Musicale siano esercitate da soggetti giuridici distinti, anche se spesso
collegati o consociati, può darsi il caso di aziende che svolgano, come
unico soggetto, ambedue le attività.
In questo caso esse hanno rapporti con la SIAE in entrambi
i ruoli, da un lato, come utilizzatori tenuti al versamento delle royalty,
e dall'altro, come associati beneficiari delle royalty stesse.
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E’ possibile depositare testi letterari non ancora
posti in musica?
No. La Sezione Musica accetta in tutela solo opere
musicali pronte per la pubblica utilizzazione e quindi completa di
musica e testo, se previsto.
I soli testi in attesa di essere musicati
possono però essere depositati, a solo scopo cautelativo, presso il
Servizio
Deposito Opere Inedite, con custodia
quinquennale del materiale depositato a nome di chi deposita
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La SIAE tutela le opere musicali anche quando il
testo o la musica vengono riprodotti graficamente, ad esempio in libri,
riviste, spartiti etc.?
No, la riproduzione a stampa o grafica delle opere
musicali non rientra nel mandato affidato alla SIAE /Sezione Musica
all’atto dell’iscrizione.
Pertanto, queste utilizzazioni devono essere autorizzate
direttamente dagli aventi diritto (editore dei brani o, in mancanza,
autore).
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Vorrei realizzare un film / documentario/ filmato,
inserendo nella colonna sonora alcune musiche di repertorio. Quali
sono gli adempimenti necessari?
Per poter sincronizzare un’opera musicale preesistente
nella colonna sonora di un film, filmato, audiovisivo, corto o lungo
metraggio, , ecc., è necessario acquisire preventivamente il permesso
cosiddetto di “sincronizzazione”, per la prima fissazione della musica
in abbinamento alle immagini e sequenze del filmato.
Il permesso deve essere richiesto direttamente agli
editori musicali proprietari delle opere oppure, nel caso di opere di
proprietà degli autori, al compositore. Le condizioni economiche vengono
fissate di volta in volta dagli aventi diritto.
Nel caso di opere di dominio pubblico, naturalmente,
non sono necessari permessi.
Inoltre, è necessario assolvere anche i diritti del
produttore discografico, nel caso si faccia uso di una registrazione
specifica. Si rammenta che le registrazioni fonografiche sono protette
fino a 50 anni dalla data di fabbricazione.
Una volta legittimamente realizzato il prodotto audiovisivo,
la SIAE provvederà alla riscossione del “compenso separato” spettante
agli autori della musica (art.
46 legge 633/1941), per la proiezione pubblica del film o filmato
nelle sale. Analogamente la SIAE interverrà a riscuotere il compenso
spettante agli aventi diritto della musica per la diffusione televisiva
e per la riproduzione su supporti destinati all’ uso privato o al noleggio.
Questi diritti vengono riscossi dalla SIAE rispettivamente presso la
sala cinematografica, l’emittente televisiva, il produttore dei supporti.
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Perché un brano sia tutelato, è necessario che tutti i compositori
e gli autori del testo letterario siano associati alla Sezione Musica della SIAE?
Ai sensi dell’articolo 55 del Regolamento Generale della Società per poter dichiarare e
depositare alla Sezione Musica un’opera alla quale risultino interessati anche compositori o autori del testo non
associati né mandanti della SIAE Sezione Musica, né aderenti a Società di Autori o enti stranieri con
cui la SIAE abbia rapporti di rappresentanza, al bollettino di dichiarazione dovrà essere allegato il modulo
di “liberatoria
autori non associati”, firmando il quale gli aventi diritto associati, mandanti o comunque rappresentati da SIAE Sezione
Musica, dichiarano di avere i poteri di disposizione dell’opera stessa e si assumono ad ogni effetto la piena responsabilità
di quanto dichiarato.
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È possibile depositare opere musicali presso gli
uffici della SIAE presenti sul territorio?
La dichiarazione e il deposito di opere di competenza
della Sezione Musica possono essere effettuati direttamente dagli interessati
presso gli Sportelli Autori delle Sedi SIAE di Bari, Bologna, Cagliari,
Genova, Milano, Napoli, Palermo e Roma, oltre che presso la Direzione
Generale di Roma.
Il deposito diretto è il più vantaggioso in termini
di tempi tecnici e consente a chi deposita di disporre immediatamente
del codice di deposito dell’opera.
In alternativa, il deposito può essere effettuato
a mezzo posta, indirizzando il plico, completo di tutti i documenti
richiesti, alla Sezione Musica della Direzione Generale, Viale della
Letteratura 30 — 00144 Roma. Si consiglia di spedire il plico a mezzo
raccomandata AR. I tempi di risposta e di restituzione delle ricevute
con i codici di repertorio dell’opera sono piuttosto lunghi, potendo
variare dai 3 ai 5 mesi.
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Quanto tempo intercorre tra la ricezione in SIAE
dei depositi inviati per posta e la restituzione della cartolina-ricevuta?
Il tempo varia a seconda della quantità di documenti
inviati dagli associati, ma tutti i bollettini di dichiarazione pervenuti
vengono comunque acquisiti nel semestre in cui sono stati trasmessi.
Per avere un immediato riscontro dell’avvenuta ricezione dei documenti
in SIAE, si suggerisce di inviarli mediante raccomandata con ricevuta
di ritorno.