Si, è possibile, con richiesta scritta e motivata
dell’autore o di altra persona interessata. In questo caso occorre però
l’autorizzazione dell’avente diritto. Il costo di questo servizio è
di € 0,12 a pagina più una quota fissa per
diritti di procedura
di € 5,00 per gli autori e di € 9,30 per gli altri
soggetti, più I.V.A..
Occorre corrispondere un compenso per ogni singolo
deposito?
No, il costo del servizio è compreso nella quota
annuale versata dall’associato.
L’iscrizione per il "teatro" vale anche per le opere
radiotelevisive e viceversa?
L’iscrizione alla Sezione DOR, ottenuta depositando
un’opera compresa tra uno qualunque dei generi di competenza della
Sezione, dà diritto alla tutela di tutte le opere dell’autore.
Come si tutela un’opera straniera tradotta in italiano?
L’opera straniera viene tutelata in tre modi diversi:
direttamente dalla SIAE, se l’autore dell’opera è associato ad una
Società consorella; attraverso una concessionaria di diritti iscritta
alla SIAE, che opera per conto dell’autore originale sulla base di
un contratto, o, infine attraverso il traduttore associato alla SIAE,
il quale, munito dell’autorizzazione a tradurre dall’autore straniero,
deposita l’opera alla Società.
Quando e come si può elaborare un’opera preesistente?
Occorre distinguere se l’opera preesistente è ancora
tutelata o invece sia caduta in pubblico dominio. Nel primo caso occorre
sempre l’autorizzazione dell’autore originale, o dei suoi aventi causa,
i quali hanno il diritto di riservare per sé una quota dei diritti
d’autore che derivano dalle utilizzazioni future dell’elaborazione.
Se l’opera è invece caduta in pubblico dominio (se, cioè, sono trascorsi
70 anni dalla morte dell’autore), non occorre alcuna autorizzazione.
Va però rilevato che per poter parlare di "elaborazione" da opera
preesistente, occorre che gli interventi sulla stessa abbiano carattere
creativo. La SIAE accerta, mediante una propria Commissione Tecnica,
la presenza del requisito della "creatività".
Come viene tutelato l’autore teatrale all’estero?
La SIAE delega la tutela dei propri autori all’estero
alle Società di autori con cui ha sottoscritto contratti di reciproca
rappresentanza. Dove non esistono tali Società, occorre che l’autore
si appoggi ad un’agenzia teatrale locale che provveda al controllo
delle rappresentazioni e dei relativi incassi in caso di utilizzazioni
di un’opera. La Sezione DOR si sta comunque attivando per seguire le
utilizzazioni degli autori anche in territori "non coperti" da consorelle.
E’ possibile depositare un format?
Sì, è possibile, tenendo presente la seguente distinzione:
Autori associati
Possono depositare format sia di opere teatrali che radiotelevisive,
purché inediti, senza versare alcun diritto di segreteria.
Autori e/o aventi diritto non associati
Possono depositare esclusivamente format radiotelevisivi, purché
inediti, dietro pagamento dei diritti di segreteria per € 25,00 +
IVA. Per aventi diritto s’intendono quei soggetti che, a vario titolo,
possiedono i diritti di sfruttamento economico del format.
E’ possibile iscriversi depositando un format?
No, non è possibile perché per l’iscrizione alla
Sezione DOR occorre che l’opera, di cui si chiede la tutela al momento
dell’iscrizione, sia stata utilizzata o sia di prossima e certa
utilizzazione. Il format, per sua natura, è un progetto di opera
non ancora concretizzatosi attraverso la rappresentazione o altra
forma di utilizzazione.
La Sezione DOR tutela il “Musical”?
Si. Tra le opere assegnate in tutela alla Dor figura
anche il “Musical”, definito come “spettacolo musicale con preponderanza
di musiche composte appositamente, eseguito in forma di rappresentazione,
che si articola intorno ad una trama, anche se tenue, costituito da
testi interamente o prevalentemente cantati”.