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Diritto di seguito
Opere soggette
- Quali sono le opere d’arte la cui vendita è soggetta al diritto di seguito?
Sono soggette al diritto di seguito le vendite che hanno per oggetto gli originali delle opere delle arti figurative come i quadri,
i "collages", i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in vetro, le fotografie e
gli originali dei manoscritti, purché si tratti di creazioni eseguite dall’autore stesso o di esemplari considerati opere d’arte e
originali. Le copie delle opere delle arti figurative, prodotte in numero limitato dall'autore stesso o sotto la sua autorità,
sono considerate come originali purché numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall'autore. Sono soggette anche le vendite che
hanno per oggetto opere anonime e pseudonime.
Vendite soggette
- Quali sono le vendite soggette al diritto di seguito?
Sono soggette al diritto di seguito le vendite che:
- siano successive alla prima vendita effettuata direttamente dall’autore;
- comportino l’intervento di un professionista del mercato dell’arte (galleria, case d’asta o commerciante
d’arte) in qualità di venditore, acquirente o intermediario;
- siano effettuate oltre i tre anni
dalla prima cessione da parte dell’autore (la vendita si presume sempre effettuata oltre i tre anni dall’acquisto,
salvo prova contraria fornita dal venditore);
- il prezzo di vendita sia pari o superi i € 3.000,00.
Per le eccezioni vedi faq successiva.
- Quali sono le vendite esentate dall’obbligo di versamento del diritto di seguito?
Sono esentate tutte le vendite effettuate senza la partecipazione di un professionista del mercato dell’arte. Sono esentate altresì
le vendite che, pur vedendo la partecipazione di un professionista, abbiano ad oggetto opere acquistate direttamente dall’autore meno di
tre anni prima ed il cui prezzo attuale non superi € 10.000,00. In ogni caso sono esentate tutte le vendite il cui prezzo sia inferiore
a € 3.000,00.
- Come possono gli interessati provare che non siano ancora decorsi i tre anni dall’acquisto dell’opera
dall’autore al fine di non pagare il diritto di seguito?
Esibendo la fattura di acquisto o analoga ricevuta. Anche una dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’autore può
costituire idoneo strumento ai fini di cui trattasi.
- Il limite di prezzo di € 10.000,00 si riferisce alla vendita intercorsa tra l'autore e il venditore o alla successiva vendita
tra il venditore e un terzo?
Detto limite di prezzo deve intendersi riferito alla vendita che il proprietario effettua successivamente all’acquisto diretto
dall’autore.
- Il professionista che acquista da un erede e rivende l’opera entro i tre anni successivi ad un prezzo inferiore a 10.000,00
euro ma pari o superiore ai € 3.000,00 è esentato dal versamento del diritto di seguito?
No, l’esenzione dal pagamento del diritto di seguito è limitata all’acquisto effettuato direttamente dall’autore,
non anche a quello effettuato dagli eredi.
- La prima vendita effettuata dall’erede ad un professionista è anch’essa esente dal pagamento del
diritto di seguito?
No, per legge è considerata prima vendita, dunque esente, esclusivamente quella effettuata dall’artista. La vendita effettuata da un
erede è soggetta al diritto di seguito, semprechè il prezzo sia pari o superiore a € 3.000,00.
- Il diritto di seguito si applica anche quando il venditore è un privato e l'acquirente è un professionista
(gallerista)? In questo caso chi paga il diritto di seguito?
Si, il diritto di seguito è dovuto ogni qualvolta in una transazione di opere d’arte vi sia la partecipazione di un
professionista, sia che questi intervenga come intermediario, acquirente o venditore. Il diritto di seguito è sempre
a carico del venditore, ma è il professionista che ha l’obbligo di trattenerlo e versarlo alla SIAE.
- Le vendite che intervengano tra Associazioni culturali e tra Musei sono sottoposte a diritto di seguito?
No, se non vi intervengono operatori professionisti nel mercato dell’arte.
- Può essere considerata come prima vendita da parte dell'autore stesso e dunque esente, quella effettuata
dall’artista che sia titolare di una società (ditta individuale, srl, snc ecc.)?
La vendita effettuata da parte di una ditta individuale, società s.r.l. ecc. in cui uno dei soci sia anche autore dell'opera,
potrà essere considerata prima vendita e dunque esentata a patto che lo stesso autore dichiari che trattasi di prima
vendita e non risultino precedenti passaggi di proprietà dell'opera medesima dall'autore alla società.
Beneficiari
- Il diritto di seguito deve essere corrisposto indipendentemente dal fatto che l’autore dell’opera sia o meno tutelato della
S.I.A.E.?.
Si. Alla S.I.A.E. è stato demandato il compito di incassare e ripartire il diritto di seguito relativo alle vendite avvenute su tutto
il territorio nazionale a prescindere dal fatto che gli autori delle opere vendute siano o meno iscritti alla medesima.
- Chi sono i beneficiari del diritto di seguito per le vendite effettuate nel territorio italiano?
Sono beneficiari del diritto di seguito:
- autori di opere d’arte o manoscritti e loro aventi causa che siano cittadini dell’Unione europea
- autori e loro aventi causa non facenti parte dell’ Unione europea solo ove la legislazione di tali paesi preveda lo stesso diritto a favore degli autori che siano cittadini italiani e dei loro aventi causa
- autori di paesi non facenti parte dell’Unione europea, non in possesso della cittadinanza italiana ma abitualmente residenti in Italia.
- dopo la morte dell’autore il diritto spetta agli eredi, secondo le norme del codice civile e, in difetto di successioni entro il sesto grado, è devoluto all’Ente
Nazionale di Previdenza e Assistenza per i pittori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali.
- Ai fini del diritto di seguito quali sono i Paesi con i quali c'è una reciprocità?
Al momento la SIAE non dispone di un documento ufficiale con l’indicazione dei paesi esteri nei quali è operativo il diritto di
seguito e quindi con i quali valgono gli accordi di reciprocità, pertanto nel frattempo si può fare riferimento all’elenco
elaborato dalla Società autori inglese DACS,
consorella della SIAE, disponibile nel sito istituzionale della S.I.A.E. Si segnala che il diritto di seguito è attivo anche in
CANADA e in MESSICO benchè non compresi nel predetto elenco
- Gli stati di San Marino e della Città del Vaticano riconoscono il diritto di seguito? La SIAE può intermediare direttamente sul "suolo"
Vaticano il diritto di seguito?
Il Vaticano riconosce ai sensi della L. 12.1.1960 n. XII all'art. 14 ter il droit de suite., pertanto sussiste la reciprocità richiesta dalla
legge. Anche con lo Stato di S.Marino esistono condizioni di reciprocità.
- Il diritto di seguito va applicato anche alle opere di un artista Statunitense ad esempio di New York? C'e' reciprocità fra i due stati?
Occorre verificare caso per caso. Attualmente negli USA il diritto di seguito è riconosciuto soltanto nello stato della California, pertanto
ad oggi il diritto di seguito è dovuto esclusivamente per le vendite effettuate in Italia di opere di artisti californiani mentre non è
dovuto per gli artisti di New York a meno che non siano stabilmente residenti in Italia.
Durata
- Quanto dura il diritto di seguito?
Il diritto dura per tutta la vita dell'autore e per settanta anni dopo la sua morte.
Inalienabilità
- Può un artista o erede rinunciare o trasmettere a terzi il diritto di seguito?
No, il diritto non può formare oggetto di alienazione o di rinuncia, nemmeno preventivamente.
Chi paga il diritto di seguito
- Su chi grava il diritto di seguito?
Il compenso è a carico del venditore. Tuttavia tenuto ad effettuare materialmente il pagamento è
il “professionista del mercato dell’arte”; costui, infatti, ha l’obbligo di prelevare e di trattenere dal prezzo di vendita il
compenso dovuto a titolo di depositario nonché l’obbligo di versare il relativo importo alla S.I.A.E. entro il termine di novanta giorni
dall’effettuazione della vendita.
Determinazione del compenso
- In che misura è dovuto il diritto di seguito?
Il compenso è calcolato in percentuale sul prezzo di vendita al netto dell’imposta (IVA) semprechè il prezzo della vendita non
sia inferiore a € 3.000,00. I compensi dovuti vanno così determinati:
- 4% per la parte del prezzo di vendita fino a € 50.000,00
- 3% per la parte del prezzo di vendita compresa tra 50.000,01 euro e 200.000,00 euro
- 1% per la parte del prezzo di vendita compresa
tra 200.000,01 euro e 350.000,00 euro
- 0,5% per la parte del prezzo di vendita compresa tra 350.000,01 euro e 500.000,00 euro
- 0,25% per la parte del prezzo di vendita superiore a 500.000,00 euro
L'importo totale del compenso non può essere comunque superiore a 12.500,00 euro.
Sul sito S.I.A.E. è disponibile il calcolatore automatico per la quantificazione del compenso dovuto.
- Secondo la legge il compenso si calcola sul prezzo di vendita "al netto dell'imposta", intende l'IVA o altre imposte?
Si intende esclusivamente l’IVA.
- Le commissioni/provvigioni pagate all’intermediario vanno computate nel prezzo di vendita o ne sono escluse?
La legge non fa alcuna distinzione fra prezzo dell’opera e commissioni di vendita, pertanto non vi sono giustificazioni per escluderle ai fini
del calcolo del diritto dovuto.
- Per le vendite effettuate dalle case d’asta il diritto di seguito deve essere calcolato sul prezzo di vendita battuto al netto dell’IVA e
comprensivo delle commissioni di vendita?
Si. La legge assoggetta al compenso il prezzo di vendita battuto.
La dichiarazione di vendita
- Chi deve dichiarare le vendite soggette al diritto di seguito?
I professionisti che operano nel mercato dell’arte (case d’asta, gallerie o commercianti di opere d’arte) che
intervengono in qualità di venditori, acquirenti o intermediari.
- Se nella vendita di un'opera d'arte sia il compratore che il venditore che l'intermediario sono "professionisti che operano nel mercato
dell’arte”, devono inviare la denuncia tutti e tre?
No, la dichiarazione deve essere presentata solo da uno dei tre secondo l’ordine stabilito dal regolamento vigente: venditore, acquirente o
intermediario.
- Il pagamento del diritto di seguito deve essere effettuato per ogni singola vendita?
No, può essere effettuato cumulativamente per più dichiarazioni.
- Per ogni fattura emessa è necessario compilare il modulo di dichiarazione?
Per ogni vendita soggetta al diritto deve essere presentata una specifica dichiarazione di vendita a prescindere dal fatto che sia stata emessa o
meno una fattura attestante l’avvenuta transazione.
- Quali sono i termini per la presentazione della dichiarazione?
Il termine è di 90 gg. dalla data della vendita.
- Le dichiarazioni possono essere effettuate cumulativamente nell'arco del trimestre?
Si, purché non venga superato il termine di 90 gg. dalla data della prima vendita.
- Nella dichiarazione di vendita si deve indicare il nome del venditore e dell’acquirente?
No. Solo il professionista dichiarante ha l’obbligo di indicare i propri dati. Oneri a carico dei professionisti del mercato dell’arte
- Quali sono gli obblighi di un gallerista nei confronti della SIAE?
I professionisti del mercato dell’arte che intervengono in una transazione soggetta al diritto di seguito hanno a loro carico:
- Obbligo di fornire alla S.I.A.E. i dati identificativi dell’attività svolta al fine di completare il censimento in atto.
- Obbligo di prelevare e di trattenere dal prezzo di vendita il compenso dovuto a titolo di depositari.
- Obbligo di versare il relativo importo alla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) entro il termine di novanta
giorni dall’effettuazione della vendita.
- Obbligo di fornire alla S.I.A.E., su richiesta di quest’ultima e per un periodo di tre anni successivi alla vendita, tutte
le informazioni atte ad assicurare il pagamento dei compensi, anche tramite l’esibizione della documentazione relativa alla vendita stessa.
- Obbligo di rispondere solidalmente con il venditore del pagamento dovuto.
- Nel caso in cui il venditore tenuto al pagamento del diritto rifiuti di versarlo, quali responsabilità investono i professionisti
del mercato dell’arte nei confronti della SIAE?
I professionisti del mercato dell’arte in quanto obbligati solidalmente con il venditore per il pagamento del compenso da
questi dovuto, rispondono direttamente del mancato versamento.
Inoltre, in quanto depositari delle somme, rispondono delle stesse a tutti gli effetti di legge.
Modalità per effettuare dichiarazione e versamento
- Quali sono le modalità di presentazione delle dichiarazioni di vendita e le modalità di pagamento dei diritto di seguito?
Le dichiarazioni di vendita e il versamento del DDS possono essere così effettuati: on - line previa sottoscrizione
di un accordo,con conseguente
regolarizzazione dei compensi tramite MAV bancario (unica modalità di versamento consentita on line);
con Modello D
DS01,da consegnare agli
uffici periferici della SIAE,
dislocati su tutto il territorio nazionale e contestuale versamento dei compensi
- in contanti,
- con assegno bancario,
- con bonifico bancario (alle coordinate fornite dall’ufficio periferico competente),
- con POS (solo nei punti periferici ove è consentita tale modalità);
Solo nei casi in cui vi sia l’impossibilità di utilizzare la procedura on-line o
di consegnare la dichiarazione agli Uffici periferici sarà possibile inviarla presso la Direzione Generale; in questo caso il versamento
dovrà essere effettuato esclusivamente con bonifico bancario la cui copia dovrà essere allegata alle dichiarazioni cui si riferisce.
Istituto di Credito: BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Indirizzo: Viale Cesare Pavese, 336 – 00144 - Roma (RM) C/C: 000005800X81 CIN: W ABI: 05696 CAB: 03211
Coordinate bancarie (IBAN): IT74WO569603211000005800X81
- Ogni Modulo DDS01 va inviato alla SIAE con allegata copia della fattura emessa o copia della ricevuta di pagamento del diritto?
No. E’ sufficiente allegare copia della documentazione attestante il pagamento del diritto di seguito alla S.I.A.E.
- Quali sono le coordinate bancarie per effettuare il pagamento del diritto tramite bonifico bancario?
Sono quelle riportate sul modulo di dichiarazione.
- La dichiarazione di vendita deve essere trasmessa necessariamente alla Direzione Generale di Roma?
No. Solo in via eccezionale, qualora sia impossibile l’utilizzo delle altre modalità previste, potrà essere consegnata/spedita
a mezzo raccomandata al competente Ufficio della Sezione OLAF presso la Direzione Generale della S.I.A.E.
Attestazione di pagamento
- La S.I.A.E. ha l’obbligo di rilasciare al venditore una copia della dichiarazione?
Si.
- Quale documento viene emesso dalla SIAE nel momento in cui incassa il diritto di seguito?
A fronte del pagamento del D.d.S. verrà rilasciata una quietanza.
Documentazione contabile
- Chi commercia opere d'arte deve tenere registri particolari ai fini della corresponsione del diritto di seguito?
No,La normativa sul D.d.S. non richiede specifica documentazione contabile, pertanto si rinvia alla disciplina fiscale.
- Il professionista che vende opere soggette al diritto di seguito deve rilasciare obbligatoriamente una fattura?
No, non ai fini del diritto di seguito.
- Le opere soggette al diritto di seguito possono essere vendute con emissione del solo scontrino fiscale?
Si, semprechè sia ammesso dalle disposizioni in materia fiscale.
- Il professionista alla dichiarazione di vendita che invia alla SIAE deve allegare la documentazione attestante la data e il prezzo di vendita?
No, la legge non lo prevede. Tuttavia il professionista ha l’obbligo di conservare ed esibire a richiesta della S.I.A.E. -per i tre anni
successivi alla vendita- idonea documentazione comprovante la data e il prezzo di vendita dell’opera.
Termini – controlli – sanzioni
- Qual è il termine entro cui deve essere presentata la dichiarazione di vendita?
90 g.dalla data di vendita dell’opera.
- Quale è il termine entro cui deve essere versato il compenso?
90 gg. dalla data di vendita dell’opera.
- Quali sono i termini entro i quali i professionisti del mercato sono soggetti a controlli?
La S.I.A.E. – Ente accertatore ex art. 153 , comma 2, Legge Diritto d’Autore – ha il potere di richiedere tutte
le informazioni e la documentazione inerente alle transazioni effettuate entro il termine di 3 anni successivi alla vendita.
- Nel caso di mancato invio della dichiarazione e/o del pagamento del diritto di seguito entro i 90 g. previsti dalla norma, quali sono le sanzioni
applicabili?
La vendita non dichiarata e per la quale non venga versato il compenso dovuto entro il termine di 90 gg., sarà considerata come
effettuate in violazione delle norme sul diritto di seguito e pertanto sarà applicabile la sanzione prevista dall’art. 172, comma 3
della legge 22 aprile 1941, n. 633. La violazione di tale disposizione comporta la sospensione dell’attività
professionale/commerciale da 6 mesi ad 1 anno nonché la sanzione amministrativa da €. 1.034,00 ad €. 5.165,00.
- Quali poteri sono riconosciuti alla S.I.A.E. in materia di Diritto di Seguito?
La S.I.A.E. -ai sensi degli artt. 182/bis e 182/ter Legge n. 633/41- ha poteri ispettivi e di controllo presso i locali dove
venga svolta l’attività di “case d’asta, gallerie ed in genere qualsiasi altro soggetto che eserciti professionalmente il
commercio di opere d’arte o di manoscritti”, con diritto di accesso anche alle scritture contabili (registro delle fatture emesse, copia
dei versamenti mensili, libri IVA, etc.) ovunque esse siano conservate.
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