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Diritto di seguito
Il “diritto di seguito” (droit de suite), è il diritto
dell’autore di opere delle arti figurative e dei manoscritti a percepire una percentuale sul prezzo di
vendita degli originali delle proprie opere in occasione delle vendite successive alla prima.
Con la Legge 1 marzo 2002, n. 39 “Disposizioni per l’adempimento di
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità
Europea-Legge comunitaria 2001 ”, il Governo era stato delegato ad emanare
il decreto di attuazione della Direttiva 2001/84/CE sul “diritto di seguito”.
Ciò è avvenuto con il Dlgs n.118 del 13/2/2006 “Attuazione della direttiva 2001/84/CE, relativa
al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale” pubblicato nella
G.U. serie generale n. 71 del 25/3/2006 e in vigore dal 9/4/2006.
Il compenso è a carico del venditore ed è dovuto
per tutte le vendite successive alla prima cui partecipi, come venditore, acquirente
o intermediario, un professionista del mercato dell’arte. Saranno quindi
soggette ad esso le transazioni di gallerie, case d’asta o mercanti d’arte, mentre saranno escluse le vendite dirette tra
privati. L’importo del compenso sarà in percentuale, individuato per scaglioni, su quanto ottenuto per ogni vendita.
In base alla norma, per opere d’arte si intendono le creazioni
originali dell'artista, come quadri, collages, dipinti, disegni, incisioni, stampe,
litografie, sculture, arazzi, ceramiche, opere in vetro, fotografie ed esemplari considerati
come opere d’arte e originalii, nonché i manoscritti.
La SIAE è incaricata di incassare il diritto di seguito per conto di tutti gli artisti anche se non associati all’Ente.
La SIAE già riceve i diritti dei propri aderenti da parte delle società d’autori consorelle nei cui paesi il diritto
di seguito è stato introdotto.
Segue scheda informativa che reca i principali elementi della nuova normativa.
OPERE SOGGETTE AL DIRITTO DI SEGUITO (anche anonime e pseudonime) |
- originali delle opere delle arti figurative come quadri, "collages", dipinti, disegni, incisioni,
stampe, litografie, sculture, arazzi, ceramiche, le opere in vetro, fotografie e gli originali dei manoscritti;
- copie delle opere delle arti figurative prodotte in numero limitato dall'autore stesso o sotto la sua autorità,
purché numerate, firmate o debitamente autorizzate dall'autore.
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| COMPENSI |
Il compenso è calcolato sul prezzo di vendita, al netto dell’imposta, in base percentuale differenziata in relazione ai
diversi scaglioni, sono così determinati:
- 4% per la parte del prezzo di vendita compresa tra € 3.000,00 e € 50.000,00; (*)
- 3% per la parte del prezzo di vendita compresa tra € 50.000,01 e € 200.000,00;
- 1% per la parte del prezzo di vendita compresa tra € 200.000,01 e € 350.000,00;
- 0,5% per la parte del prezzo di vendita compresa tra € 350.000,01e € 500.000,00;
- 0,25% per la parte del prezzo di vendita superiore a € 500.000,00;
L'importo totale del compenso non può essere comunque superiore a € 12.500,00.
(*) Le vendite effettuate a decorrere dal 21/3/2008 saranno trattate secondo quanto disposto
dall’art. 11 della L. 34/2008 con il quale è stata corretta l’erronea trasposizione della Direttiva
europea 2001/84 C.E. nella parte in cui concedeva una “franchigia imponibile” pari ai primi 120 euro
di dds da corrispondere.
CALCOLA IL COMPENSO
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| SOGGETTI OBBLIGATI ALLA DICHIARAZIONE ALLA SIAE |
Case d'asta, gallerie d'arte e commercianti di opere d'arte che intervengono nella vendita in qualità di venditori,
acquirenti o intermediari. N.B. il compenso è a carico del venditore. |
| OPERAZIONI SOGGETTE AL DIRITTO DI SEGUITO |
Vendite d’opere e manoscritti che prevedono l’intervento, a titolo di venditori, acquirenti o intermediari,
dei professionisti del mercato dell’arte con prezzi- al netto dell’imposta- pari o superiori a € 3.000,00.
Il diritto non si applica, inoltre, quando il venditore (professionista) abbia acquistato l’opera direttamente dall’autore
nei tre anni precedenti la vendita ed il prezzo di quest’ultima non superi € 10.000,00.
La vendita si presume effettuata oltre i tre anni dall’acquisto, salvo prova contraria fornita dal venditore. |
| BENEFICIARI DEL DIRITTO DI SEGUITO |
Autori italiani e della Comunità Europea e loro eredi. In mancanza di successione entro il sesto grado i compensi sono
devoluti all’ENAP. Agli autori extracomunitari il compenso viene riconosciuto a condizione di reciprocità.
Si prescinde dalla reciprocità per gli autori stranieri abitualmente residenti in Italia. |
| DURATA DELLA TUTELA |
Dura tutta la vita dell'autore e per settant'anni dopo la sua morte è un diritto inalienabile e non può fornire oggetto di
rinuncia, nemmeno preventivamente. |
| DICHIARAZIONE VENDITE |
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via WEB previa sottoscrizione di un contratto;
- Modello DDS01;
| PAGAMENTO DIRITTO DI SEGUITO |
- MAV bancario;
- Carta di Credito;
- Bonifico Bancario. |
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