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Letteratura

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Opere letterarie

  1. Quali sono i diritti di utilizzazione economica?

    Nel settore delle opere letterarie, i principali diritti di utilizzazione economica sono:

  • diritto di riproduzione, cioè la moltiplicazione in copie dell’opera con qualsiasi mezzo;

  • diritto di diffusione, cioè la diffusione dell’opera a distanza (con radio, televisione, via satellite o via cavo, su reti telematiche, ecc.);

  • diritto di distribuzione, cioè il diritto di porre in commercio l’opera;

  • diritto di elaborazione, cioè la possibilità di modificare un’opera;

  • diritto di recitazione o lettura pubblica, cioè il diritto che riguarda la comunicazione dell'opera al pubblico.

    Tutti questi diritti permettono all’autore di autorizzare o meno l’utilizzo della sua opera e trarne i benefici economici.

  1. In che consiste la tutela assicurata dalla SIAE per le opere letterarie?

  • tutela per tutte le opere dell’autore (o del traduttore) per i diritti sulle seguenti forme di utilizzazione ("Piccoli Diritti Letterari"):

    1. diffusione radiofonica o televisiva;

    2. recitazione o lettura in pubblico;

    3. riproduzione meccanica (su CD, cassette audio e video, CD-ROM, ecc.);

    4. riproduzione e diffusione su reti telematiche (Internet);

    5. comunicazione pubblica;

    6. riproduzione a mezzo fotocopia, xerocopia o strumento analogo.

    L’autore può limitare la tutela ai Piccoli Diritti Letterari (P.D.L.), se lo desidera.

  • vigilanza sull’esecuzione dei contratti editoriali. In pratica, per i contratti di edizione stipulati tra l’editore e l’autore (o il traduttore), la Società provvede, su mandato dell’autore, ai controlli formali e contabili sui rendiconti dell’editore ed alla percezione dei diritti editoriali relativi, che vengono poi corrisposti all’autore. Il contratto è stipulato senza l’intervento della SIAE. Tuttavia, affinché sia accettato in tutela dalla SIAE, sono richiesti alcuni requisiti: le copie dell’opera devono essere tutte timbrate sui frontespizi, il compenso all’autore deve essere in percentuale sulle copie vendute, l’autore non deve partecipare in alcun modo alle spese di pubblicazione dell’opera.

  1. Ho scritto un’opera letteraria, la devo depositare alla SIAE?

  2. Per la diffusione radiotelevisiva o su reti telematiche, per la recitazione in pubblico la riproduzione meccanica, ecc., non è necessario il deposito alla SIAE delle singole opere dell’autore. Con l’adesione dell’autore alla SIAE, tutte le sue opere vengono, infatti, affidate automaticamente alla tutela della Società.

    Ai fini della vigilanza sul contratto di edizione, deve, invece, essere depositata una copia del libro con l’apposito bollettino di dichiarazione (mod. 344/ DE).

  3. Perché servirsi dell’intermediazione della SIAE?

  4. Difficilmente il singolo autore può controllare di persona che alcune utilizzazioni delle sue opere, in Italia e all’estero (letture in pubblico, recitazioni, riproduzioni su disco, CD-ROM, ecc.) siano state autorizzate e che siano rispettati i termini definiti per contratto con gli utilizzatori.

    La SIAE, come Ente pubblico per la tutela dei diritti d’autore, interviene, anche attraverso la sua rete territoriale, quando sono commessi abusi che ledono i diritti dei propri associati, contestando le utilizzazioni non autorizzate.

    Molti incassi, inoltre, sono forfetari (ad esempio: utilizzazioni nei pubblici esercizi, copia privata, ecc.), e solo la SIAE può tutelare in concreto i diritti dei propri associati. Anche per quanto riguarda i rapporti con i grandi organismi radiotelevisivi (RAI, Mediaset, TMC, ecc.), l’intermediazione della SIAE è particolarmente utile, facendo riferimento ad un tariffario concordato tra le parti.

  5. Se deposito un’opera presso il Servizio Deposito Opere Inedite della SIAE, sono automaticamente associato?

  6. No, il Servizio Deposito Opere Inedite è un servizio assicurato dalla SIAE anche a coloro che non aderiscono alla Società come prova dell’esistenza dell’opera alla data del suo deposito e di paternità a favore di chi deposita. Il rapporto che l’autore instaura con la SIAE, per la tutela economica di tutte le sue opere è diverso.

  7. L’opera letteraria è tutelata anche all’estero?

  8. L’opera letteraria è tutelata dalla SIAE anche in diversi Paesi stranieri. La SIAE si avvale, infatti, della collaborazione delle Società autori straniere con le quali ha stipulato accordi di rappresentanza.

    Attualmente, le opere sono tutelate nei seguenti paesi: Austria, Belgio, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Jugoslavia, Paesi Bassi, Perù, Portogallo, Russia, Spagna, Sud Africa, Svizzera e Ungheria.

  9. Cosa devo fare per tradurre un’opera straniera?

  10. Per tradurre un’opera letteraria, è necessario ottenere l’autorizzazione dell’autore dell’opera originaria o di chi ne detiene i diritti. L’autorizzazione non è necessaria per le opere cadute in pubblico dominio.

  11. Posso percepire diritti come traduttore di un’opera straniera?

  12. Il traduttore di un’opera letteraria viene tutelato per le varie forme di utilizzazione della sua traduzione.

  13. Devo avvisare la SIAE se ho notizia dell’utilizzazione della mia opera?

  14. Si, è bene avvisare la SIAE ogni volta che l’interessato venga a conoscenza dell’utilizzazione di una sua opera, per facilitarla nella sua attività di amministrazione e di controllo del repertorio tutelato.

  15. Quando vengono liquidati i diritti d’autore?

  16. I proventi per diritto d’autore, incassati dalla SIAE, vengono corrisposti agli aventi diritto con liquidazioni semestrali a giugno e a dicembre.

  17. Quanto incassa la SIAE per la lettura in pubblico delle mie opere ?

  18. L’incasso dei diritti varia a seconda che la lettura o la recitazione in pubblico sia nell’ambito di manifestazioni a pagamento o gratuite. Inoltre, le tariffe SIAE tengono conto della capienza dei locali in cui si svolge la manifestazione. La SIAE richiede per le manifestazioni a pagamento la percentuale del 10% sull’incasso, applicando tariffe minime garantite. I diritti incassati vengono, poi, ripartiti tra le varie opere utilizzate nell’ambito della manifestazione. Per le manifestazioni gratuite sono applicati gli stessi compensi minimi previsti per gli spettacoli a pagamento. Sono previste diverse condizioni quando nell’ambito della medesima manifestazione vengono utilizzate anche opere appartenenti a repertori amministrati dalle altre sezioni della SIAE (es. composizioni musicali, opere teatrali, ecc.)

  19. Quanto incassa la SIAE per la riproduzione della mia opera su CD-ROM?

    La tariffa per l’utilizzazione di opere letterarie su CD-ROM e CD-I è calcolata in base allo schema tariffario (DMM OLAF 1/3 - DMM OLAF 1/4).

  1. Quanto incassa la SIAE per la riproduzione di opere letterarie su CD o cassetta?

  2. La SIAE incassa, per la riproduzione delle opere letterarie su CD o cassetta audio, una percentuale pari al 9,009% sul prezzo pubblicato sui listini dei produttori per i rivenditori. Per esempio, se un CD ha un prezzo di listino di euro 10,33 (Lire 20.000), il compenso è di euro 0,93 (Lire 1.800). Il compenso per l’autore è calcolato in proporzione alla durata del repertorio utilizzato rispetto alla durata totale del supporto. Se il CD o la cassetta contengono anche musiche di sottofondo, il compenso per l’opera letteraria è ridotto di 1/3 (quota spettante alla musica).

  3. Quanto incassa la SIAE per la riproduzione di opere letterarie su videocassetta?

  4. In questo caso la percentuale applicata è del 10% sul prezzo pubblicato sui listini dei produttori per i rivenditori.

  5. Quale provvigione trattiene la SIAE sugli incassi?

  6. La provvigione trattenuta dalla SIAE varia a seconda del tipo di utilizzo dell’opera:

    • diritti editoriali (vigilanza sui contratti di edizione): 3%;

    • recitazione o lettura in pubblico ("piccolo diritto letterario"): 7%;

    • riproduzione su dischi, CD e cassette audio: 10%;

    • riproduzione su videocassette, CD-ROM e utilizzazioni sulla rete Internet: 18%;

    • diffusione televisiva: 14%;

    • diritti provenienti dall’estero: 3%.

    Viene applicata una ulteriore percentuale del 4% (per gli autori associati) o del 2% (per gli editori associati), come deduzione di solidarietà.

    Ai "mandanti" viene, inoltre, applicata una provvigione aggiuntiva del 3% sugli importi netti. Per quanto riguarda i diritti editoriali, la provvigione aggiuntiva è, invece, dell’1%.

  1. A chi bisogna rivolgersi per l’applicazione dei bollini sui libri?

  2. La richiesta dei bollini per i libri deve essere effettuata presso tutte le Sedi regionali (esclusa Venezia), le Filiali di Bergamo, Bolzano, Brescia, Catania e l’Agenzia mandataria di Città di Castello.

  3. E’ vero che attraverso la SIAE è possibile effettuare il deposito di un’opera presso il Copyright Office di Washington?

  4. Sì, si tratta di un servizio assicurato dalla SIAE anche ai non associati. In questo caso, la SIAE fa da tramite tra il depositante e l’Ufficio del Copyright di Washington. Per ogni informazione si può consultare il sito del Copyright Office: www.loc.gov/copyright.

  5. Quanto si paga per questo servizio?

  6. Il compenso da corrispondere alla SIAE per questo servizio è riportato alla voce tariffe.

 
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