Notizie generali
La legge
del 18 agosto 2000, n.248, che integra e modifica la legge sul diritto d’autore, contiene
alcune disposizioni che disciplinano la reprografia, cioè la riproduzione
delle opere dell’ingegno mediante fotocopia, xerocopia o simili.
Prima di ciò, era vietato fotocopiare senza autorizzazione
le opere protette dalla legge sul diritto d’autore, ed erano previste
sanzioni civili e penali senza alcuna discriminazione, sia che la fotocopiatura
riguardasse alcune pagine o l’intero testo.
Per cui, mentre la riproduzione delle opere tutelate
era illegale, come dimostravano le numerose sentenze della Magistratura,
le violazioni erano quotidiane e le copisterie vivevano e prosperavano
al di fuori della legge, a danno degli autori, degli editori e degli altri
soggetti (librai, distributori) che operavano, invece, nella legalità.
Si trattava, quindi, di dare la possibilità agli autori
di ottenere in concreto quello che il diritto già riconosceva loro, e
cioè un compenso per la loro attività creativa, legalizzando, nello stesso
tempo, le operazioni di fotocopia di opere protette effettuate per uso
personale, per ragioni di lavoro o di studio.
Le esigenze da salvaguardare erano, quindi, da un lato
quella di proteggere i diritti degli autori e degli editori in un settore
in cui non esiste alcuna possibilità di reale controllo sull’utilizzo
delle opere, e, dall’altro, quella di non precludere al pubblico l’accesso
a opere o parti di opere per soddisfare le proprie legittime necessità.
Si è voluto, quindi, contrastare, con strumenti adeguati
ai tempi, gli atti di pirateria libraria (la cosiddetta reprografia selvaggia)
e conciliare gli interessi del pubblico e quelli degli autori e degli
editori delle opere tutelate oggetto di riproduzione.
La nuova normativa riguarda, naturalmente, le opere protette
dalla legge sul diritto d’autore (cioè le opere di natura creativa che
appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative,
all’architettura, al teatro, alla cinematografia), per tutta la vita dell’autore
ed estesa fino al 31 dicembre del 70° anno dopo la sua morte: trascorso
tale termine l’opera è considerata di pubblico dominio e può essere riprodotta
liberamente.
La legge consente, ora, la fotocopia di opere protette
ma solo "per uso personale" e nel limite massimo del 15%
di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità.
La riproduzione "per uso personale"
è quella che può essere effettuata per propri scopi di lettura, studio,
consultazione e non per uso commerciale o per trarre altre copie da distribuire
ad altri, a pagamento o anche gratuitamente, E’, comunque, esclusa
ogni utilizzazione fatta in concorrenza con i diritti di utilizzazione
economica spettanti all’autore.
In cambio della libertà di fotocopiare, la legge stabilisce
che sia dovuto un compenso agli autori e agli editori da parte dei responsabili
dei centri o punti di riproduzione. Inoltre, la misura dei compensi e
le modalità di riscossione devono essere concordate tra le associazioni
delle categorie interessate (quelle degli autori e degli editori e quelle
dei centri di riproduzione) e la SIAE , stabilendo che il compenso per
ciascuna pagina di testo fotocopiato non sia comunque inferiore al prezzo
medio a pagina rilevato annualmente dall’ISTAT.
La negoziazione degli accordi e la riscossione dei compensi
sono state affidate dalla legge alla SIAE, che ha anche poteri di vigilanza
sui centri di riproduzione, per prevenire ed accertare le violazioni della
legge.
Finora le associazioni dei centri di riproduzione che
hanno sottoscritto accordi con la SIAE congiuntamente con le principali
associazioni di editori ed autori (AIE, SNS, UIL-UNSA, SLSI) sono: CNA,
Casartigiani, CLAAI, Confartigianato, Confesercenti e Legacoop.
La fotocopia di opere tutelate può essere anche effettuata
all’interno delle biblioteche pubbliche limitatamente, però, alle
opere presenti nelle biblioteche stesse e sempre nei limiti del 15%. Il
limite del 15% non si applica se le opere presenti nella biblioteca sono
rare o, comunque, fuori commercio.
E’, invece, libera la fotocopia da opere esistenti nelle
biblioteche fatta per i servizi interni.
Il compenso che le biblioteche devono corrispondere agli
aventi diritto (autori ed editori) viene determinato in forma forfetaria,
nei limiti degli introiti riscossi per il servizio (che quindi non potrà
essere gratuito) senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato
o degli enti da cui dipendono.
Sono stati già conclusi accordi con il Ministero della
Pubblica Istruzione, per la fotocopiatura di testi nelle biblioteche scolastiche;
con gli Enti Locali rappresentati dalla Conferenza dei Presidenti delle
Regioni e delle Province autonome, dall’Unione delle Province d’Italia
(UPI) e dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), per il pagamento
dei diritti d’autore relativi alla fotocopiatura di libri effettuata nelle
biblioteche degli enti locali territoriali; con la C.R.U.I. (Conferenza
dei Rettori delle Università Italiane) per copie effettuate all'interno
degli atenei; con l'A.I.C.I. (Associazione delle Istituzioni di Cultura
Italiane) per le fotocopie effettuate nelle biblioteche delle istituzioni
culturali; con l'UNIONCAMERE per l'attività di fotocopiatura svolta
all'interno delle biblioteche delle camere di commercio, con il MiBAC
(Ministero per i Beni e le Attività Culturali) per le fotocopie
effettuate nelle biblioteche pubbliche statali e con la Banca d’Italia
per le fotocopie effettuate all’interno della biblioteca della stessa.
Va, infine, ricordato che il compenso dovuto per la riproduzione
dell’opera mediante fotocopia, anche se con modalità diverse, è previsto
ormai da anni in tutti i Paesi europei ed in molti Paesi extraeuropei.
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