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Si ricorda che con D.M.
del 30 dicembre 2009 pubblicato nel sito del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali in data 14 gennaio 2010, ed in vigore da tale data, è stata rideterminata la misura dei compensi
di copia privata. Mod. Tracciato
di Dichiarazione delle Vendite D.M. 30/12/2009, utilizzabile per le vendite effettuate dal 14 gennaio 2010.
Cos’è la copia privata
La Copia Privata è il compenso che si applica, tramite una royalty sui supporti vergini fonografici o audiovisivi in
cambio della possibilità di effettuare registrazioni di opere protette dal diritto d’autore. In questo modo ognuno può
effettuare una copia con grande risparmio rispetto all’acquisto di un originale. Prima dell’introduzione della copia
privata, non era possibile registrare copie di opere tutelate. In Italia, come nella maggior parte degli Stati dell’ Europa
Unita (con l’eccezione della Gran Bretagna, dove riprodurre copie anche ad uso privato è considerato reato) è stata concessa
questa possibilità, a fronte di una royalty forfetaria per compensare del mancato acquisto gli autori e tutta la filiera
dell’ industria culturale. L’entità del compenso tiene conto del fatto che sui supporti si possa registrare anche materiale
non protetto dal diritto d’autore.
La Siae riscuote questo compenso e lo ripartisce ad autori, produttori, editori e interpreti.
Normativa
Il Decreto Legislativo
9 aprile 2003, n. 68 - intitolato Attuazione della Direttiva 2001/29/CE sullarmonizzazione di taluni
aspetti del diritto dautore e dei diritti connessi nella società dellinformazione - introduce modifiche
alla disciplina in materia di compenso per la riproduzione privata per uso personale di fonogrammi e videogrammi
(copia privata). Tali modifiche sono contenute negli articoli 9 e 41 del Decreto. Le modifiche sono
contenute nell’articolo 9 (con il quale sono stati introdotti nella
Legge 22 aprile 1941, n. 633
gli articoli 71-sexies, 71-septies e 71-octies), nell’articolo 31 (con il quale è stato sostituito il comma 3 dell’articolo
182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633), e nell'art. 41 del decreto.
Le nuove norme si basano sugli stessi principi della precedente
Legge 5 febbraio 1992, n. 93,
che aveva introdotto per la prima volta in Italia il compenso per la “copia privata”, e cioè:
- è prevista un’eccezione al diritto esclusivo di riproduzione
spettante ad autori, artisti e produttori;
- in virtù di tale eccezione, al consumatore persona fisica è consentito di
riprodurre legalmente, per uso esclusivamente personale
, fonogrammi e videogrammi;
- a fronte del beneficio che il consumatore persona fisica trae dalla facoltà di
“copia privata” è previsto un compenso
a favore di autori, artisti e produttori;
- tale compenso è corrisposto sugli apparecchi di registrazione e sui supporti vergini.
La legge 21 maggio 2004 n. 128, modificando il 4° comma dell'art. 71-septies, ha introdotto la previsione di sanzioni
amministrative a carico di coloro che non adempiano agli obblighi di legge.
Ambito di applicazione dell’eccezione per “copia privata”
Possono beneficiare dell’eccezione al diritto esclusivo di riproduzione spettante ad autori, artisti e produttori
solamente le persone fisiche, a condizione che la riproduzione di fonogrammi e videogrammi sia effettuata:
- per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali;
- mediante l’utilizzazione di apparecchi di registrazione e supporti vergini per i quali sia stato corrisposto il
compenso per “copia privata” previsto dalla legge.
Alle condizioni sopra indicate, le persone fisiche possono dunque effettuare riproduzioni di fonogrammi e videogrammi,
senza il consenso preventivo (licenza) di autori, artisti e produttori.
In tutti gli altri casi, la riproduzione di fonogrammi e videogrammi - in assenza del consenso preventivo (licenza) di
autori, artisti e produttori - comporta violazione del diritto esclusivo di riproduzione degli stessi autori, artisti
e produttori, ed è pertanto illegale e penalmente perseguibile.
È inoltre illegale e penalmente perseguibile:
- la riproduzione di fonogrammi e videogrammi effettuata da terzi per conto o a beneficio di persona fisica per uso
personale;
- la prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona
fisica per uso personale.
Beneficiari del compenso e criteri di ripartizione
Compenso relativo a
supporti ed
apparecchi di registrazione audio |
50% agli autori e loro aventi causa
25% ai produttori di fonogrammi
25% agli artisti interpreti o esecutori
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Compenso relativo a supporti ed
apparecchi di registrazione video |
30% agli autori
70% in tre parti uguali ai produttori originari di opere audiovisive, ai
produttori di videogrammi, agli artisti interpreti o esecutori (la metà di
questultima quota è destinata ad attività di studio e di ricerca e a fini
di promozione, di formazione e di sostegno professionale degli artisti
interpreti o esecutori)
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Compiti della SIAE
La legge affida alla SIAE il compito di riscuotere il compenso per “copia
privata” e di ripartirlo ai beneficiari indicati dalla legge stessa, eventualmente anche tramite le loro associazioni di
categoria.
Per lo svolgimento di questo compito, la legge attribuisce alla SIAE anche poteri di vigilanza su tutte le attività
connesse con la fabbricazione, l’importazione e la distribuzione in territorio italiano di apparecchi di registrazione e di
supporti vergini, nonché su tutte le attività di duplicazione e distribuzione di supporti preregistrati.
A tal fine, gli ispettori della SIAE possono accedere ai locali di duplicatori, fabbricanti, importatori e distributori
(sia all’ingrosso che al dettaglio) e possono richiedere l’esibizione della documentazione relativa all’attività svolta.
La SIAE inoltre ha, contrattualmente, facoltà di controllo sulla corretta utilizzazione dei supporti vergini costituenti
prodotto semilavorato acquistati da imprese di duplicazione.
Soggetti tenuti alla corresponsione del compenso
Il compenso per “copia privata” è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato, allo scopo di trarne profitto,
gli apparecchi di registrazione e i supporti vergini.
Per fabbricante obbligato alla corresponsione del compenso, si intende chiunque produca in territorio italiano apparecchi,
supporti o memorie assoggettati al compenso di copia privata, anche se commercializzati con marchi di terzi.
Per importatore obbligato alla corresponsione del compenso, si intende chiunque in territorio italiano sia destinatario di
apparecchi, supporti o memorie assoggettati al compenso per copia privata, quale che sia il paese di provenienza degli
apparecchi, supporti o memorie stesse. In caso di operazioni commerciali effettuate anche da soggetti residenti all’estero
verso un consumatore finale, importatore è il soggetto che effettua la vendita o offre la disponibilità del prodotto.
Nel caso in cui il fabbricante e l’importatore non corrispondano il compenso dovuto, è prevista dalla legge, per il
pagamento del compenso, una responsabilità solidale del distributore degli apparecchi di registrazione e dei supporti vergini.
Per distributore si intende chiunque distribuisca, sia all’ingrosso che al dettaglio, in territorio italiano, apparecchi,
supporti o memorie assoggettati al compenso per copia privata.
Su quali prodotti si applica il compenso
Il compenso di copia privata si applica a tutti gli apparecchi di registrazione e a tutti i supporti idonei alla registrazione
di fonogrammi e videogrammi.
Misura dei compensi applicabili
Dall’entrata in vigore del D.Lgs. 68/2003 (29/04/2003) fino al 13/01/2010, i compensi applicabili sono quelli determinati dall’art.
39 del D.Lgs. 68/2003. Mod. tracciato di
dichiarazione delle vendite.
Dall’entrata in vigore del D.M. del 30 dicembre 2009
(14/01/2010) i compensi sono quelli determinati dall’art. 2 del succitato decreto.
Mod. Tracciato
di Dichiarazione delle Vendite D.M. 30/12/2009.
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