I Coreografi |
La Sezione Lirica tutela anche i diritti dei coreografi e protegge le loro
opere dell’ingegno mettendo al servizio dei propri associati competenza, ascolto e disponibilità.
Le opere coreografiche sono infatti fra le opere dell’ingegno che la legge italiana sul diritto d’autore annovera fra le
opere protette, e che la Siae può tutelare economicamente, intermediandone il diritto d’autore.
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| La tutela della Siae |
Il coreografo che si associa alla Siae può, attraverso la sezione Lirica, percepire i diritti d’autore che derivano
dalla rappresentazione di sue coreografie in spettacoli dal vivo (diritti di rappresentazione), dalla loro diffusione e/o messa
a disposizione in trasmissioni televisive o in internet (diritti di comunicazione al pubblico), dalla loro riproduzione su
supporti audiovisivi quali vhs o dvd. Il coreografo conserva comunque, associandosi, la possibilità di autorizzare,
o proibire l’utilizzazione delle proprie opere, o autorizzarne l’utilizzazione “in esclusiva”. |
| Cosa comporta associarsi alla Siae |
L’autore che si associa, affida alla Siae in esclusiva, per la durata del rapporto
associativo, la tutela delle proprie opere. L’autore non potrà perciò, in quel periodo, rinunciare al proprio diritto d’autore,
o percepirlo direttamente dagli organizzatori. |
| La dichiarazione e il deposito |
L’autore dovrà “dichiarare” ogni sua opera, indicandone su un modulo apposito, il bollettino
di dichiarazione, tutti i dati identificativi (titolo, autore, durata) e tutte le componenti (coreografia, soggetto, musica
utilizzata, testo eventuale ecc., con relativi autori).
La dichiarazione dovrà essere completata dal deposito di un esemplare completo dell’opera stessa; per le coreografie,
una riproduzione vhs o dvd. |
| Le opere interamente nuove e originali |
Un’opera coreografica può essere frutto della collaborazione di due o più autori,
che insieme creano un’opera nuova e originale in tutti i propri elementi costitutivi: coreografia, musica, soggetto ecc.
Gli autori possono effettuarne insieme la dichiarazione, sottoscrivendo tutti un medesimo bollettino.
In questo caso l’opera viene definita “opera originale”. |
| Le creazioni che incorporano opere già esistenti |
Spesso le coreografie sono anche create a partire da elementi già esistenti: può trattarsi, in alcuni casi, di opere tutelate; in altri, di opere di pubblico dominio.
Il coreografo che utilizza un’opera già esistente e tutelata, e la incorpora nel proprio lavoro, deve rispettare tutti i diritti
che già esistono relativamente a quell’opera.
A questo proposito va ricordato, in particolare, il diritto dell’autore - o editore, o altri aventi causa – di opporsi a
qualsiasi utilizzazione della propria opera. Il coreografo deve perciò, in questi casi, ottenere un’autorizzazione preventiva,
compresa quella del produttore discografico nel caso utilizzi musica registrata.
Va ricordato anche che, per ogni utilizzazione del lavoro, verranno riscossi sia i diritti relativi alla creazione coreografica,
sia quelli relativi all’opera preesistente utilizzata.
Qualora una coreografia venga invece creata utilizzando elementi preesistenti di pubblico dominio, il diritto d’autore
sarà interamente destinato all’elemento nuovo e originale, la coreografia. |
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